CREAREunaCOOPERATIVA

PERCHÉ CREARE UNA COOPERATIVA 

Chi ha un’idea imprenditoriale può scegliere tra un’ampia gamma di tipologie societarie per per poter concretizzare il proprio progetto ognuna delle quali ha delle caratteristiche peculiari: la ricerca deve tendere ad utilizzare la forma più adatta alle proprie esigenze e alle tipologie del progetto. 

Fra questi strumenti la cooperativa e la piccola società cooperativa offrono particolari vantaggi, previsti dalla legge che ne promuove e favorisce l’incremento.

La cooperativa è l’unico tipo di società espressamente citata dalla Costituzione Italiana all’art. 45:“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. 

Per “carattere di mutualità” si intende il reciproco sostegno dei soci per realizzare tutto quello che non sarebbe possibile individualmente. Inoltre tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Per “senza fini di speculazione privata” si intende che il fine delle cooperative consiste nel valorizzare la figura del socio e assicurargli lavoro o servizi alle migliori condizioni di mercato. I soci uniti in cooperativa soddisfano i propri interessi personali e professionali, autogestiscono la propria impresa e beneficiano dei risultati ottenuti.

Nelle cooperative gli avanzi di gestione sono patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d’impresa, alla istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci.

Concretamente, i principali vantaggi sono:

  • una responsabilità patrimoniale limitata dei soci;
  • un esborso iniziale di capitale ridotto e costi di gestione minori;
  • la possibilità di appartenere ad una Associazione di rappresentanza che mette a disposizione diversi servizi e consulenze e crea l’occasione per nuove collaborazioni e sinergie. 

COME CREARE UNA COOPERATIVA 

La cooperativa si costituisce con atto pubblico, ossia davanti ad un Notaio.
I soci (almeno 9 per la Cooperativa Ordinaria, da 3 a 8 per la Piccola Società Cooperativa), dopo aver scelto il nome, danno vita alla cooperativa attraverso un atto costitutivo che va redatto a cura dal Notaio.

L’atto costitutivo contiene i dati dei soci, la denominazione e la sede della società, l’oggetto sociale cioè l’attività economica esercitata, la responsabilità dei soci (che resta limitata alla quota sociale), le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione del socio, informazioni sulla ripartizione degli utili, sugli organi sociali, sulla durata della società e sulle spese di costituzione.

Subito dopo la costituzione, la cooperativa dovrà richiedere il numero di partita IVA e procedere alla vidimazione dei libri contabili presso la CCIAA. Sarà invece compito dello Studio Notarile depositare l’atto presso l’Ufficio del Registro e presso la Camera di Commercio. 

Quando la cooperativa inizia l’attività, entro 30 giorni deve comunicarlo alla CCIAA. In tale fase la Confcooperative assiste le proprie associate. Le spese di costituzione di una cooperativa si dividono in spese notarili e spese per l’acquisto e la vidimazione dei libri sociali e fiscali e ammontano a circa 1.500,00 €.

CARATTERISTICHE PECULIARI 

  • Numero minimo soci: 3
  • Misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa: limite minimo di EURO 25,00
  • Gestione democratica, autonoma e indipendente: i soci hanno uguale diritto di voto ("una testa, un voto") a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto
  • Variabilità del capitale sociale: il capitale sociale aumenta o si riduce con il variare del numero dei soci, senza che ciò comporti una modifica statutaria
  • È composta dai seguenti organi: Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale
  • Il regime fiscale prevede la specificità della mutualità prevalente o non prevalente a seconda delle caratteristiche della cooperativa. I requisiti mutualistici prevedono:
  1. divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali
  2. divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa
  3. in caso di scioglimento della società, devoluzione dell'intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  4. destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.