La platea dei beneficiari vede sia le imprese commerciali e agricole, che i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, purché soddisfino i seguenti parametri:
- fatturato inferiore ai 5 milioni di Euro/anno;
- aver subito, nel mese di aprile 2020, una diminuzione di fatturato di almeno il 33% rispetto lo stesso periodo del 2019.
Rimangono invece esclusi dalla platea:
- i soggetti cessati al 31.03.2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- coloro che hanno diritto all’indennità, come lavoratori dello spettacolo e i professionisti con o senza un’autonoma cassa di previdenza.
I soggetti che rispettassero i parametri, possono presentare l’istanza attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la trasmissione delle domande. In caso di accoglimento della domanda, l’indennizzo riconosciuto sarà pari a:
- 20% della perdita subita per le cooperative con fatturato inferiore ai 400.000€;
- 15% della perdita subita per le cooperative con fatturato tra i 400.000€ e il milione di Euro;
- 10% della perdita subita per le cooperative con fatturato tra il milione e i 5 milioni di Euro;
In ogni caso, per le persone giuridiche rispondenti alle caratteristiche sopra esposte, l’indennizzo minimo ammonterà a 2.000€. Ad esempio:
Cooperativa ALFA
Fatturato 2019: 360.000€
Fatturato aprile 2019: 30.000€
Fatturato aprile 2020: 1.000€
Indennizzo = 20% (fatturato aprile 2019 – fatturato aprile 2020) = 20% (30.000 – 1.000) = 5.800€
Cooperativa BETA
Fatturato 2019: 4.800.000€
Fatturato aprile 2019: 400.000€
Fatturato aprile 2020: 200.000€
Indennizzo = 10% (fatturato aprile 2019 – fatturato aprile 2020) = 10% (400.000 – 200.000) = 2.000€
Cooperativa GAMMA
Fatturato 2019: 120.000€
Fatturato aprile 2019: 10.000€
Fatturato aprile 2020: 5.000€
Indennizzo = 20% (fatturato aprile 2019 – fatturato aprile 2020) = 20% (10.000 – 5.000) = 1.000 € ma, ammontando la misura ad un minimo di 2.000€ per impresa, la cooperativa riceverà 2.000€.